Skip to Main Content
Data: 30 maggio 2024

Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale datato 29 febbraio 2024, che definisce le condizioni e le regole operative per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei c.d. “Nomadi Digitali”, ovvero quei lavoratori altamente qualificati, subordinati o autonomi, cittadini extra-UE che svolgono la loro prestazione da remoto attraverso strumenti tecnologici in favore di aziende anche non residenti nel territorio nazionale.

Grazie all’introduzione del nuovo visto, i Nomadi Digitali possono ora entrare e soggiornare in Italia – per periodi superiori a 90 giorni – al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi e senza necessità di ricorrere al nulla osta al lavoro.

Il rilascio del visto è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

  • Reddito annuo minimo proveniente da fonti legali non inferiore al triplo del livello minimo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa1 sanitaria; 
  • Assicurazione sanitaria che copra le cure mediche e il ricovero ospedaliero, valida su tutto il territorio nazionale e per l’intero periodo del soggiorno; 
  • Documentazione adeguata riguardante le modalità di alloggio; 
  • Possesso di almeno sei mesi di esperienza pregressa nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere in Italia; 
  • Contratto di lavoro o di collaborazione, ovvero un’offerta vincolante per l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, che richieda il possesso di almeno uno dei requisitiindicati dall’articolo 27-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998. 

Il visto deve essere richiesto all’ufficio diplomatico-consolare competente, presentando una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, che attesti l’assenza di condanne negli ultimi 5 anni per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento. Il permesso di soggiorno deve invece essere richiesto entro 8 giorni dall’ingresso in Italia e viene rilasciato direttamente dalla Questura, per un periodo massimo di un anno, rinnovabile di anno in anno se vengono mantenuti i requisiti necessari al primo rilascio.

Al momento del ricevimento del permesso di soggiorno sarà rilasciato il codice fiscale italiano. Inoltre, i nomadi digitali autonomi dovranno richiedere un numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali vigenti in Italia, una volta rilasciato, il permesso di soggiorno sarà comunicato dalla Questura all’Agenzia delle Entrate.

Il visto può essere rifiutato – o, se già rilasciato, revocato – se il datore di lavoro residente nel territorio dello Stato è stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Allo stesso modo, il permesso di soggiorno è rifiutato – o, se già rilasciato, revocato – in caso di condanne per i medesimi reati, o ancora in caso di inadempimento da parte del lavoratore e/o del datore di lavoro agli adempimenti fiscali e contributivi. 

E’ possibile il ricongiungimento familiare con permessi di durata pari a quelli già concessi al Nomade Digitale.

Nei confronti degli stranieri che trasferiscono il loro luogo di lavoro e sono soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo si applicheranno, se sottoscritte, le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. In assenza di queste ultime, si applicheranno le coperture previdenziali e assicurative previste dalla legislazione italiana per tutta la durata del permesso di soggiorno.

Restiamo a vostra piena disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

 1 i.e. circa € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

i.e.: titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018; requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25

Return to top of page

Email Disclaimer

We welcome your email, but please understand that if you are not already a client of K&L Gates LLP, we cannot represent you until we confirm that doing so would not create a conflict of interest and is otherwise consistent with the policies of our firm. Accordingly, please do not include any confidential information until we verify that the firm is in a position to represent you and our engagement is confirmed in a letter. Prior to that time, there is no assurance that information you send us will be maintained as confidential. Thank you for your consideration.

Accept Cancel