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Il Decreto Liquidità - una prima lettura delle principali disposizioni per il sostegno finanziario di imprese e famiglie.

Data: 14 aprile 2020

Premessa

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n. 70 (il “Primo Decreto” ovvero il “Decreto Cura Italia”) ha introdotto talune misure volte al sostegno della liquidità a favore di alcune categorie di imprese che – in ragione dell’epidemia Covid-19 – hanno subito in via temporanea una carenza di liquidità.

Allo stesso modo, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 (il “Secondo Decreto” o il “Decreto Liquidità”) è intervenuto, da un lato, a disciplinare taluni profili non trattati nel Decreto Cura Italia e, dall’altro, a precisare alcune disposizioni del Decreto Cura Italia.

Il Decreto Cura Italia

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – Articolo 56

Dopo aver precisato che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 rappresenta un evento “eccezionale e di grave turbamento dell’economia” tale da rendere compatibili con il mercato interno dell’Unione Europea1 le misure disciplinate dall’Articolo 56 del Decreto Cura Italia, tale ultima disposizione consente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che abbiano sede in Italia e che abbiano un’esposizione debitoria nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia la facoltà di beneficiare delle seguenti misure:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (ovvero su crediti esistenti alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, se superiori) è previsto che gli importi accordati dai predetti finanziatori (tanto per la parte utilizzata quanto per la parte non utilizzata) non possono essere revocati, in tutto o in parte, sino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali che scadano antecedentemente al 30 settembre 2020, è prevista la proroga – ai medesimi termini e condizioni – della data di scadenza al 30 settembre 2020, senza alcuna formalità tanto per il contratto di finanziamento che per gli “elementi accessori”, come – ad esempio – le garanzie ovvero i contratti derivati;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, è previsto che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, essendo altresì precisato che la sospensione potrà avere ad oggetto anche gli interessi.

Le misure che precedono trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il finanziamento in questione sia stato erogato, in tutto o in parte, con fondi di soggetti terzi: in tal caso, le operazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono realizzate senza preventiva autorizzazione di costoro e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché - con riferimento a finanziamenti agevolati - previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,2 gli effetti delle misure che precedono avranno scadenza il 30 settembre 2020 e, pertanto, i pagamenti dovranno essere effettuati successivamente a tale data: in altre parole, le rate scadenti il 30 settembre non dovranno essere pagate in tale data, essendo la stessa ricompresa nel periodo di moratoria.

I finanziatori potranno richiedere che le operazioni di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono siano ammesse – senza alcuna valutazione – alla garanzia gratuita e sussidiaria di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia PMI che può garantire fino al 33% rispettivamente degli importi utilizzati o delle rate prorogate e sospese. Tale garanzia (che ha natura sussidiaria e viene concessa a titolo gratuito) copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di crediti e dei prestiti così come delle rate dei finanziamenti e dei leasing oggetto di moratoria.

Le misure sopra richiamate possono essere attivate:

  1. dalle micro, piccole e medie imprese3 che abbiano sede in Italia (“PMI”), senza limitazioni di settori così come dai lavoratori autonomi titolari di partita iva e che – per effetto dell’epidemia – abbiano subito in via temporanea uno shortfall di liquidità e le cui esposizioni non sia classificate come deteriorate: ne consegue, pertanto, che sono esclusi i crediti che sono censiti come (i) in sofferenza; (ii) inadempienze probabili; (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; allo stesso modo, le esposizioni non devono essere scadute da più di 90 giorni (c.d. past due);
  2. mediante domanda scritta nella quale – ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 – venga puntualmente certificato il possesso dei requisiti in capo l’istante, tra cui l’attestazione di aver subito, in via temporanea, una riduzione della liquidità.

Resta, infine, da precisare che le misure di cui all’Articolo 56 del Decreto Cura Italia non precludono alle Banche la facoltà di concedere ulteriori forme di sostegno alle imprese su base volontaria o quali la moratoria regolata dal c.d. Accordo per il Credito, stipulato tra l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni di rappresentanza delle imprese: tale accordo – stipulato il 15 novembre 2018 – è stato esteso anche per l’esercizio sociale 2020, prevedendo la facoltà per le banche di concedere un periodo di moratoria (sino ad un anno) sulla sorte capitale e l’estensione della durata dei finanziamenti.

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/1981 – Articolo 58

Il Decreto Cura Italia prevede anche per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 251/1991, convertito con legge 394/1981 (c.d. “Fondo 394”), una sospensione del rimborso delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, tanto per la quota interessi che per la sorte capitale, con conseguente traslazione del piano di ammortamento.

Fondo centrale di garanzia PMI – Articolo 49

Il Decreto Cura Italia prevede nuovi interventi del c.d. fondo di garanzia per le PMI istituito con la legge 662/1996 (il “Fondo di Garanzia PMI” ovvero il “Fondo”) che vanno ad integrarne la disciplina di riferimento del Fondo, cui è necessario fare riferimento: si segnala, ad esempio, che il decreto non ha modificato le modalità di attivazione del Fondo di Garanzia PMI, per l’attivazione del quale è necessario consultare la normativa di riferimento.

L’Articolo 49 del Decreto Cura Italia introduce, tra l’altro, le seguenti misure in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente che avranno durata sino al 17 dicembre 2020:

  1. gratuità della garanzia: non vengono applicate le commissioni per l’accesso alla garanzia (ivi inclusa la c.d. “commissione una tantum” il cui mancato versamento determina secondo la disciplina – per così dire ordinaria – la decadenza dai benefici del Fondo), neppure per il caso di mancato o ritardato perfezionamento delle operazioni di finanziamento;
  2. incremento dell’importo garantito per singola impresa: l’importo massimo garantito per singola impresa è incrementato da Euro 2,5 milioni ad Euro 5 milioni;
  3. incremento dalla copertura: la percentuale di copertura è stata incrementata all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (per l’ipotesi di garanzia diretta) e al 90% di tale ammontare (per le ipotesi di riassicurazione e controgaranzia);
  4. operazioni di rinegoziazione: possono beneficiare della garanzia del Fondo anche operazioni di finanziamento a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché per il tramite dell’operazione di finanziamento venga erogato “credito aggiuntivo” pari ad almeno il 10% dell’importo del debito in essere oggetto di rinegoziazione;
  5. estensione automatica: in caso di estensione della durata dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo in ragione dell’emergenza Covid-19, è prevista l’automatica estensione della durata della garanzia, anche per il caso in cui la concessione della moratoria avvenga su base volontaria da parte dei creditori finanziari;
  6. cumulabilità della garanzia: la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite nell’ambito di operazioni immobiliari nel settore turistico e alberghiero con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000,00;
  7. agevolazioni per persone fisiche: la garanzia può essere concessa anche a favore di persone fisiche “esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività di impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19” rispetto a nuove operazioni di finanziamento a 18 mesi meno un giorno e per importi non superiori ad Euro 3.000,00 erogati da banche e intermediari finanziari.

Viene, inoltre, previsto che – con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico – siano previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzia fino al 90%, a favore delle imprese o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamento alle imprese.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia – Articolo 57

Le misure previste dall’Articolo 57 del Decreto Cura Italia sono applicabili alle imprese che non hanno accesso al Fondo di Garanzia PMI operanti in specifici settori, la cui individuazione è demandata a decreti ministeriali di prossima emanazione.

Al fine di supportare le liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, è previsto che:

  1. i finanziatori che concedono prestiti a favore di imprese diverse da quelle ammesse ai benefici del Fondo che abbiano subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 possono beneficiare del supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) da attuarsi mediante specifici strumenti, quali plafond di provvista e/o garanzia di portafoglio, anche di prima perdita;
  2. CDP possa, a sua volta, beneficiare di una garanzia a prima domanda, incondizionata ed irrevocabile, orientata a parametri di mercato e conforme con la normativa di riferimento UE da concedersi da parte dello Stato e che copra sino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

Tuttavia, l’applicazione di tali misure presuppone l’emanazione di decreti ad hoc da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad oggetto – tra l’altro – i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione delle misure che precedono, anche con riguardo alla procedura di escussione della garanzia.

Il Decreto Liquidità

Misure di accesso al credito per le imprese – Capo I

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Articolo 1

L’Articolo 1 del Decreto Liquidità delinea la disciplina della garanzia da parte di Sace S.p.A. (“Sace”) (a sua volta controgarantita dallo Stato, senza regresso di quest’ultimo) di cui potranno beneficiare, sino al 31 dicembre 2020, i finanziatori di imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva che siano stati colpiti dell’epidemia da Covid-19.

In particolare, è tra l’altro previsto quanto segue:

  1. Beneficiari dei finanziamenti garantiti: potranno beneficiare dei finanziamenti assistiti dalla Garanzia (come in seguito definita):
    1. le PMI, i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo; nonché
    2. le imprese:
      1. che, alla data del 31 dicembre 2019, non rientravano nella nozione di “Impresa in Difficoltà” (come definita nel Regolamento UE 651/20144 del 17 giugno 2014, nel Regolamento UE 702/2014 del 25 giugno 2014 e nel Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014);
      2. le cui esposizioni, alla data del 29 febbraio 2019, non fossero censite quali esposizioni deteriorate, ai sensi della vigente normativa europea;5
        tutti aventi sedi in Italia e che siano stati colpiti dall’epidemia Covid-19.

        Le imprese che beneficiano dei finanziamenti di cui all’Articolo 1 del Decreto Liquidità sono obbligate a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e – nel corso del 2020 – il prenditore così come qualsiasi impresa con sede in Italia parte del medesimo gruppo cui quest’ultimo appartiene non dovranno distribuire dividendi.

        Non rientrano, invece, nel novero dei beneficiari dei finanziamenti assistiti dalla Garanzia, le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
  2. Beneficiari della garanzia: le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e gli altri soggetti abilitati all’esercizio della concessione del credito in Italia6 che eroghino ai beneficiari di cui al punto (a) che precede finanziamenti che possono beneficiare della garanzia concessa da Sace (la “Garanzia”).
  3. Tipologia, finalità ed ammontare massimo dei finanziamenti: potranno essere coperti dalla Garanzia i finanziamenti “sotto qualsiasi forma” che siano destinati a sostenere – come documentato e certificato dal legale rappresentante del prenditore – (i) costi del personale; (ii) investimenti o (iii) capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia. Ne consegue, pertanto, che – ferme restando le finalità per le quali i finanziamenti debbono essere necessariamente utilizzati – potrebbero beneficiare della Garanzia i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, non solo – ad esempio – i finanziamenti a medio lungo termine ma anche le linee c.d. commerciali, volte a finanziare esigenze del circolante; la durata dei finanziamenti non dovrà essere superiore a 6 anni, con pre-ammortamento di 24 mesi. Quanto all’ammontare dei finanziamenti7 assistiti dalla Garanzia, esso sarà in aggregato pari al superiore tra:
    1. il 25% del fatturato annuo dell’impresa (a livello consolidato ove sia parte di un Gruppo) in Italia relativo all’esercizio sociale 2019 così come risultante dal bilancio di esercizio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
    2. il doppio dei costi del personale dell’impresa (a livello consolidato, ove l’impresa sia parte di un gruppo) relativi all’esercizio sociale 2019 così come risultante dal bilancio di esercizio approvato ovvero – per l’ipotesi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato – dai dati certificate.8
  4. Garanzia: la Garanzia – che sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile nonché conforme alle disposizioni in tema di vigilanza prudenziale al fine di migliore mitigazione del rischio – assisterà finanziamenti concessi ex novo successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, garantendo il capitale, gli interessi e gli oneri accessori, nei limiti dell’importo massimo garantito. La Garanzia coprirà:
    1. il 90% dell’importo del finanziamento concesso ad imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato (consolidato, ove l’impresa appartenga a un gruppo) fino a 1.5miliardi di Euro;
    2. l’80% dell’importo del finanziamento concesso ad imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato ricompreso tra a 1.5miliardi di Euro e 5miliardi di Euro;
    3. il 70% dell’importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato (consolidato, ove l’impresa appartenga a un gruppo) superiore a 5miliardi di Euro.
  5. Commissioni: le commissioni annuali per il rilascio della Garanzia da applicarsi in relazione all’importo garantito sono le seguenti:
     
    Beneficiario  Primo Anno  Secondo e Terzo Anno  Quarto, Quinto e Sesto Anno 
    PMI  25 bps.  50 bps.  100 bps. 
    Imprese diverse da PMI   50 bps.  100 bps.  200 bps. 

    Dalla lettura della norma, le commissioni sopra indicate dovrebbero spettare a Sace ed essere corrisposte verosimilmente direttamente dal beneficiario del finanziamento o su quest’ultimo “ribaltate” dal soggetto finanziatore incaricato del pagamento delle stesse.

    Inoltre la lettera h) del comma 2 dell’Articolo 1 del Decreto Liquidità, nel precisare che le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi, stabilisce che il costo del finanziamento deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni analoghe ma prive della medesima garanzia, sulla base di quanto attestato dal legale rappresentante di quest’ultimo.

    Non appare chiaro, allo stato, se per “costo del finanziamento”, in relazione al quale è necessario operare il confronto di cui sopra, debba intendersi il solo tasso di interesse applicabile al finanziamento ovvero anche le commissioni up-front tipicamente connesse alla strutturazione dello stesso, anche se propenderemmo per la seconda interpretazione.
  6. Procedure per il rilascio delle Garanzie: il rilascio delle garanzie sub (d)(i) è sottoposto ad una procedura semplificata – ulteriormente precisata da Sace – alleggerita della fase istruttoria:
    1. l’impresa interessata presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
    2. in caso di esito positivo della delibera da parte dei suddetti finanziatori, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della Garanzia a Sace, la quale – verificato l’iter positivo del processo deliberativo dei finanziatori – emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
    3. il finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla Gar

      Quanto alle garanzie sub (d)(ii) e (iii), la procedura di rilascio prevede la trasmissione dell’istruttoria da parte di Sace al Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto decide se procedere - o meno - al rilascio della garanzia. Ai fini del rilascio, il MEF deve considerare il ruolo svolto dall’impresa interessata in Italia con riferimento ai seguenti profili: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

      Con il medesimo decreto il MEF potrà inoltre prevedere un aumento della percentuale dell’importo massimo di finanziamento garantito fino all’80% o al 90%, a seconda del caso, subordinando tale concessione al rispetto di alcuni impegni da parte dell’impresa beneficiaria del finanziamento assistito.
  7. Controgaranzia dello Stato: rispetto alle obbligazioni garantite dalla Garanzia, viene di diritto concessa a Sace la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile che si estende al rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri, al netto delle commissioni percepite da Sace in dipendenza della Garanzia.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – Articolo 4

Secondo quanto disposto dall’Articolo 4, i contratti conclusi da banche e intermediari finanziari con la clientela al dettaglio9 dopo l’entrata in vigore del Decreto Liquidità e fino al termine dello stato di emergenza10 soddisfano il requisito nella forma scritta11 e acquisiscono efficacia di piena prova fino a querela di falso, ancorché il cliente non abbia espresso il proprio consenso secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.12

In particolare, è ritenuto (temporaneamente) sufficiente che il cliente comunichi la propria adesione al contratto con l’invio di email tramite posta non certificata o altro mezzo idoneo, a condizione che:

  1. alleghi alla comunicazione copia di un proprio documento di identità;
  2. nella comunicazione faccia espresso riferimento al contratto, in modo da identificarlo correttamente;
  3. conservi il contratto e la relativa documentazione, in modo da garantirne l’immodificabilità.

Quanto al requisito della consegna di copia del contratto - prescritto a norma dell’articolo 117, primo comma, Testo Unico Bancario - esso si intende soddisfatto con la mera messa a disposizione di copia del testo su supporto durevole.13 L’intermediario sarà poi tenuto a consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

La norma è volta ad assicurare, da un lato, la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, agevolando la conclusione dei contratti mediante semplice scambio del consenso e “sospendendo” le formalità previste per la stipulazione degli stessi, e, dall’altro lato, la certezza giuridica nella relazione banca-cliente, onde scongiurare il rischio che i relativi contratti possano risultare viziati da nullità.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito – Articolo 11

In deroga a quanto originariamente disposto con il decreto legge 9/2020,14 l’Articolo 11 sospende per il periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a tale data. La sospensione opera a favore dei debitori e degli obbligati in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, la norma sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ad ogni modo, l'assegno che venisse presentato al pagamento durante il periodo di sospensione dovrà comunque essere pagato nel giorno di presentazione, purché il traente disponga di fondi disponibili sul proprio conto.

Infatti, nell’ipotesi di mancanza di provvista, anche il traente potrà invocare la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto, quindi, non dovrà essere inviato il c.d. “preavviso di revoca” per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Qualora l’avviso di revoca sia già stato inviato, il termine di 60 giorni previsto per l’esecuzione del c.d. “pagamento tardivo” è sospeso.

In misura corrispondente, la norma stabilisce che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino all’entrata in vigore del Decreto Liquidità non devono essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati, le Camere di commercio devono provvedere alla loro cancellazione. Conseguentemente, nello stesso periodo i pubblici ufficiali non sono tenuti a trasmettere al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui all’articolo 8-bis, primo e secondo comma, legge 386/1990.

Qualche perplessità suscita la sospensione dei termini di scadenza riferita “agli altri titoli di credito”, considerato che in tale categoria civilistica rientrano anche strumenti quali le obbligazioni emesse dalle società per azioni, alle quali è quantomeno dubbio che il legislatore d’urgenza intendesse riferirsi. Parimenti, anche la sospensione di “ogni altro atto (sic) avente efficacia esecutiva” desta diverse perplessità circa l’ambito di operatività; il punto meriterà ulteriori approfondimenti, essendo problematico immaginare un riferimento tout court alla sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi giudiziali o notarili.

Fondo centrale di garanzia PMI – Articolo 13

Il Decreto Liquidità interviene, infine, sul fondo di garanzia per le piccole medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. “a” della legge 662/1996 (il “Fondo di Garanzia” o il “Fondo”).

L’Articolo 13 del Decreto Liquidità introduce, tra l’altro, le seguenti misure in deroga a quanto previsto dalla legge 662/1996:

  1. gratuità della garanzia: non vengono applicate le commissioni per il caso di mancato o ritardato perfezionamento delle operazioni di finanziamento;
  2. incremento dell’importo garantito per singola impresa: l’importo massimo garantito per singola impresa è incrementato da Euro 2,5 milioni a Euro 5 milioni.
  3. beneficiari della garanzia del Fondo: banche, intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia tanto con riguardo a nuovi finanziamenti che a finanziamenti già perfezionati ed erogati da non più di 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e – in ogni caso – successiva al 31 gennaio 2020: in tale ultima ipotesi, il finanziatore dovrà trasmettere una comunicazione al Fondo attestante la riduzione del tasso di interesse.
  4. beneficiari dei finanziamenti garantiti dal Fondo: imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Potranno beneficiare dei finanziamenti garantiti anche:
    1. le imprese che, alla data di richiesta di accesso alla garanzia, presentino esposizioni debitorie nei confronti del finanziatore censite come “inadempienze probabili” ovvero “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca di Italia, purchè tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020;
    2. le imprese che – successivamente al 31 dicembre 2019 – sono state ammesse alla procedura di concordato in continuità ex articolo 186-bis Legge Fallimentare ovvero hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis Legge Fallimentare ovvero ancora hanno presentato un piano di risanamento ex articolo 67, terzo comma, lett. “d” Legge Fallimentare, purchè:
      1. le esposizioni debitorie non siano in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizione deteriorate;
      2. non presentino importi in arretrato successivamente alla concessione del finanziamento garantito;
      3. la banca finanziatrice sia convinta – sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore – che l’esposizione debitoria sarà ragionevolmente rimborsata alla scadenza, così come previsto ai sensi del Regolamento UE 575/2013,

        Sono in ogni caso escluse le imprese la cui esposizione è classificata a sofferenza.
  5. percentuale di copertura: sino all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 TUFE e – in ogni caso per le operazioni di finanziamento aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai successivi punti (i) e (ii), la percentuale di copertura è stata incrementata all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (per l’ipotesi di garanzia diretta) e al 90% di tale ammontare (per le ipotesi di riassicurazione e controgaranzia). Previa autorizzazione da parte delle Commissione Europea, le percentuali di copertura per le ipotesi di garanzia diretta possono essere incrementate al 90%15 per operazioni di finanziamento:
    1. aventi durata fino a 72 mesi;
    2. il cui importo non può superare:
      1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’esercizio 2019 o per l’ultimo disponibile;
      2. il 25% del fatturato totale del beneficiario;
      3. il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e per i 12 mesi nel caso di imprese con dipendenti in numero minore di 499, così come autocertificato – ai sensi del DPR 445/2000 – dal beneficiario.
  6. ulteriori ipotesi di incremento della percentuale di copertura: sono ammissibili alla garanzia del Fondo, i nuovi finanziamenti:16
    1. con copertura sino al 100% (anche per il caso di riassicurazione) destinati a PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano stati danneggiati dall’epidemia Covid-19, purchè:
      1. la circostanza per cui l’emergenza sanitaria abbia prodotto danni, sia oggetto di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
      2. i finanziamenti prevedano un periodo di preammortamento di 24 mesi e durata sino a 72 mesi;
      3. l’importo dei finanziamenti sia pari al 25% dei ricavi17 del beneficiario e in ogni caso non superiori ad Euro 25.000,00.

        Per tali finanziamenti, la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
    2. destinati imprese con ricavi di importo non superiore ad Euro 3.200,00 rispetto ai quali trovi applicazione la condizione sub A. di cui al precedente punto (i), i quali – oltre a beneficiare della garanzia del Fondo – potranno beneficiare di ulteriori garanzie concesse da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento. Tale garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importi non superiori al 25% dei ricavi del prenditore.
  7. operazioni di rinegoziazione: la percentuale di copertura dell’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (per l’ipotesi di garanzia diretta) e del 90% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che tali garanzie dirette non superino l’’80% di copertura) è applicabile anche ad operazioni di finanziamento a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché per il tramite dell’operazione di finanziamento venga erogato “credito aggiuntivo” pari ad almeno il 10% dell’importo del debito in essere oggetto di rinegoziazione.
  8. cumulabilità della garanzia: la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite nell’ambito di operazioni immobiliari nel settore turistico e alberghiero con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000,00.
  9. estensione automatica: in caso di estensione della durata dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo in ragione dell’emergenza Covid-19, è prevista l’automatica estensione della durata della garanzia, anche per il caso in cui la concessione della moratoria avvenga su base volontaria da parte dei creditori finanziari;
  10. garanzie su portafogli di finanziamenti: fino al 31 dicembre 2020, ai portafogli di finanziamenti costituiti per almeno il 20% da imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating non superiore alla classe “BB” della scala Standard’s and Poor’s, sono applicate le seguenti misure:
    1. innalzamento dell’ammontare massimo dei portafogli ad Euro 500milioni;
    2. i finanziamenti debbono avere le caratteristiche di quelli di cui alla lettera (e)(i) e (ii);
    3. ammissione dei soggetti beneficiari senza necessità di valutazione del merito creditizio da parte del gestore del Fondo;
    4. utilizzo dei modelli interni del soggetto beneficiario quale base di calcolo della probabilità di default e, quindi, del punto di stacco e dello spessore della tranche junior del portafoglio;
    5. concessione della garanzia a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio;
    6. copertura, da parte del Fondo, di una quota della tranche junior del portafoglio non superiore al 15% (18%, ove il portafoglio contenga finanziamenti finalizzati ad incentivare attività di ricerca e sviluppo o investimenti) dell’ammontare complessivo, ferma restando l’eventuale compartecipazione di altri garanti a copertura della medesima quota;
    7. copertura, da parte del Fondo, del 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento incluso nel portafoglio;
    8. estensione dei finanziamenti alle imprese situate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” - Articolo 12

Il Decreto Liquidità ha chiarito che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’articolo 54 del Decreto Cura Italia, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani”.

Inoltre, il Decreto Liquidità ha stabilito che i benefici del Fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Il quadro delle garanzie alla luce dei Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”

Per vedere l’intera tabella, clicca qui.

1 Ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea è, infatti, previsto che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono compatibili con il mercato interno: (a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; (b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; (c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; (d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; (e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”.

2 Si vedano, al riguardo, le FAQ predisposte dal MEF in data 22 marzo 2020.

3 Secondo la definizione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per PMI si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di Euro. Ai sensi dell’articolo 2 della predetta raccomandazione, è precisato – infatti – che: “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

4 Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014, per “Impresa in Difficoltà” si intende: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; (c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; (d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; (e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’Impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”. La nozione di “aiuto per il salvataggio” si rinviene dall’articolo 2.2, paragrafi 14 e 15 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 (“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”). L’aiuto per il salvataggio rappresenta una forma di assistenza temporanea e reversibile che ha l’obiettivo di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario (solitamente non superiore a 6 mesi) a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Esso richiede il coinvolgimento e l’autorizzazione della Commissione Europea. Non deve confondersi, dunque, con le misure strutturali che prevedono un intervento immediato, quali la partecipazione irreversibile dello Stato nei fondi propri dell’impresa.

5 La normativa europea in tema di esposizioni deteriorate è racchiusa nelle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), stilate nel Marzo 2017 dalla BCE e successivamente integrate con addendum nell’Ottobre 2017. La definizione di “esposizione deteriorata” è stata mutuata dalle norme tecniche di attuazione dell’ABE ed è stata successivamente inserita nel Regolamento UE 1278/2015, Parte II, paragrafo 29.145: “a) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni; b) è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato”. Tale definizione si collega a quella di default fornita dall’articolo 178, paragrafo 1, lett. “b” del Regolamento UE 575/2013, secondo cui un debitore è considerato in stato di default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) condizione oggettiva (c.d. “past-due criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante (nel caso di approccio per debitore, per determinare se l’obbligazione è rilevante si fa riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo debitore verso l’ente); b) condizione soggettiva (c.d. “unlikeliness to pay”): la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (o alle sue obbligazioni, nell’approccio per debitore).

6 Sarebbe auspicabile un chiarimento circa il perimetro soggettivo della disposizione, specie per verificare se vi si possano ricomprendere soggetti attivi nel mercato secondario quali, ad esempio, i fondi comuni di investimento non propriamente “abilitati” alla concessione di finanziamenti. Sembrano, invece, rientrare nella cerchia dei “soggetti abilitati all’esercizio del credito”, in assenza di indicazioni più specifiche, i fondi di investimento alternativi (FIA) italiani e comunitari, le imprese assicurative, i Social Purpose Vehicles e Poste Italiane S.p.A. (limitatamente al servizio di bancoposta).

7 Ai fini dell’individuazione del limite dell’importo garantito, deve essere fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca tale valore. Ai fini della verifica del limite della Garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti su cumulano. Allo stesso modo, si cumulano le garanzie ricevute direttamente dall’imprese e dalle altre imprese parti del gruppo.

8 Ancorché, ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Cura Italia, sia possibile approvare il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, laddove un’impresa volesse beneficiare dei finanziamenti assistiti da Garanzia, dovrebbe provvedere all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 in tempi rapidi, così da non dover sostenere i costi correlati alla certificazione del fatturato, per l’ipotesi in cui il bilancio non sia ancora approvato. Laddove l’impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, dovrà essere il legale rappresentante a certificare i costi del personale attesi nel primi 24 mesi di vita della Società.

9 La definizione di clientela al dettaglio è fornita dale Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d’Italia ed include “i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese”. La norma è stata evidentemente pensata in favore della categoria potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

10 Deve intendersi quello dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

11 Il requisito della forma scritta è previsto, a pena di nullità, negli articoli 117 (Contratti), 125-bis (Contratti e comunicazioni), 126-quinquies (Contratto quadro) e 126-quinquiesdecies (Servizio di trasferimento) del Testo Unico Bancario.

12 Ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 82/2005, “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

13 La stessa modalità può essere osservata dal cliente ai fini dell’esercizio del diritto di recesso dal contratto.

14 L’articolo 10, quinto comma, decreto legge 9/2020 aveva introdotto il differimento fino al 31 marzo 2020 e limitatamente agli undici Comuni di Lombardia e Veneto che costituivano - ai tempi dell’emanazione del medesimo decreto legge - la prima “zona rossa”.

15 Previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, tale percentuale è incrementata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che (i) le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e (ii) non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione del rischio.

16 Ai sensi dell’Articolo 13, primo comma, lett. “l”per “nuovi finanziamenti” si intendono quelli per cui “ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziario risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenuta alla fata di entrate in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due data in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”.

17 Ai fini della determinazione dei ricavi, dovrà farsi riferimento all’ultimo bilancio approvato ovvero all’ultima dichiarazione fiscale ovvero ancora – laddove il prenditore sia costituito successivamente al 1 gennaio 2019 – così come certificati dal prenditore.

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