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Normativa antiriciclaggio: pubblicato il Decreto che regola il registro pubblico dei titolari effettivi

Data: 15 giugno 2022
Italian Banking and Asset Finance Alert

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2022, recante “Disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” (il “DM”).

Per tali finalità, il DM detta una serie di disposizioni da attuarsi in modalità esclusivamente telematica, in particolare: 

  • in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini al trust, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma (nel caso di informazioni riguardanti imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private) e nella sezione speciale (nel caso di informazioni riguardanti i trust e istituti affini) del registro delle imprese;
  • in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle autorità, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica.

IL DM pone a carico di una vasta platea di soggetti (società di capitali, associazioni, fondazioni, trust etc.) l’attuazione di alcuni rilevanti adempimenti di trasparenza dei propri assetti proprietari previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio).

Infatti, l’art. 3 del DM prevede che i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva1 delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, nonché dei trust e degli istituti affini, dovranno essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente tramite un’autodichiarazione che dovrà essere effettuata dagli amministratori o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, nel caso delle persone giuridiche, e da parte del fiduciario, nel caso di trust e istituti affini. La Camera di Commercio territorialmente competente provvederà inoltre all’accertamento dei dati comunicati, nonché all’eventuale contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative. 

Quanto alle tempistiche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DM (quindi, entro l’8 agosto 2022) e in ogni caso dopo il verificarsi delle seguenti circostanze:

  1. predisposizione di un disciplinare tecnico (sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei Dati Personali) volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali;
  2. entrata in vigore del decreto del MISE, di concerto con il MEF, con cui sono individuati gli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio per gli adempimenti previsti dal DL inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse; 
  3. entrata in vigore del decreto dirigenziale del MISE con cui saranno adottate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa

dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento del MISE attestante l’inizio dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni. Entro ulteriori 60 giorni che decorreranno dalla data di pubblicazione di tale provvedimento, i soggetti sopramenzionati dovranno quindi provvedere a comunicare (tramite la suddetta autodichiarazione) i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva. 

Ogni eventuale successiva variazione dei dati e delle informazioni ivi contenute dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. Quanto alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private la cui costituzione sia successiva alla data di inizio operatività del DM, tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri, ovvero, nel caso di trust e istituti affini, entro 30 giorni dalla loro costituzione.

I soggetti tenuti a comunicare dati e informazioni alla Camera di Commercio sono anche obbligati ad aggiornarli periodicamente. I dati e le informazioni comunicate, infatti, dovranno essere annualmente confermate entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dalla loro ultima conferma, ferma restando la possibilità per le imprese dotate di personalità giuridica di effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio. 

L’art. 6 del DM prevede, inoltre, che i soggetti identificati come “soggetti obbligati” ai sensi dell’articolo 3 della Legge Antiriciclaggio (in sostanza l’ampia categoria di soggetti ai quali la legge impone obblighi di adeguata verifica della clientela e monitoraggio delle operazioni)potranno accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro (previo accreditamento nelle modalità previste dallo stesso DM) e utilizzare i dati e le informazioni ivi contenute, purché ai soli fini del supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela, segnalando tempestivamente alle autorità competenti eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute mediante la consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. 

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private saranno accessibili al pubblico a richiesta, con possibilità per i controinteressati (ossia coloro i quali indicano, nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali che giustificherebbero, a loro avviso, l'esclusione dell'accesso) di opporsi, a determinate condizioni. In particolare, tale opposizione sarà possibile solamente qualora l’accesso a tali informazioni possa esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, pur secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

L’art. 5 del DM prevede infine che, per le sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, le autorità individuate dall’art. 21 del Decreto Antiriciclaggio (ossia le autorità di vigilanza di settore, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, la Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'Autorità Giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale) potranno accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 4, lett. a) del DM, la comunicazione dovrà contenere i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che risultano titolari effettivi dell’entità che effettua la comunicazione stessa.

Ai sensi dello stesso art. 4 dovranno essere inoltre comunicate, in aggiunta alle informazioni richieste dall’art. 4, lett. a), le seguenti informazioni:

  • quanto alle imprese dotate di personalità giuridica, dovranno essere indicate l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata, ovvero, laddove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo o, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • quanto alle persone giuridiche private, queste dovranno indicare anche il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale (e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa) dell’ente e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  • quanto ai trust e agli istituti giuridici affini, dovranno essere indicati il codice fiscale, la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine, nonché la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

Ai sensi della Legge Antiriciclaggio, sono da considerarsi “soggetti obbligati” (i) gli intermediari bancari e finanziari (tra cui, inter alia, le banche, Poste italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso); (ii) i soggetti individuati come “altri operatori finanziari” (tra cui le società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB, i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta); (iii) talune categorie di professionisti che esercitano la propria attività in forma individuale, associata o societaria (tra cui, ad esempio, i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, i notai e gli avvocati, i revisori legali e le società di revisione); (iv) i soggetti individuati come “altri operatori non finanziari” (tra cui taluni prestatori di servizi relativi a società e trust, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale); (v) i prestatori di servizi di gioco (tra cui, ad esempio, gli operatori di gioco on line e su rete fisica e i soggetti che gestiscono case da gioco).

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