In vigore il Decreto Ministeriale che attua l'obbligo di registrazione degli operatori in criptovalute
Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2022, recante “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia” (il “Decreto”), in attuazione delle previsioni in materia di antiriciclaggio introdotte dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 e dall’art. 8 co. 1, 8-bis del D.Lgs. n. 90/2017. Il Decreto è entrato in vigore il 4 marzo 2022.
Tale Decreto prevede, quale condizione essenziale per operare sul territorio della Repubblica italiana (anche online), che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale (i “Prestatori di Servizi”) debbano iscriversi ad un’apposita sezione del registro informatizzato dei cambiavalute detenuto dall’organismo di vigilanza di agenti e mediatori creditizi (OAM). La data di inizio operatività del registro è prevista entro il 18 maggio 2022.
Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro, il Decreto prevede che tale iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio con modalità telematica di una comunicazione indirizzata all’OAM e recante alcune informazioni identificative e descrittive richieste dall’art. 3, co. 4 del Decreto. Quanto ai soggetti Prestatori di Servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono le predette attività, questi dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro 60 giorni dalla suddetta data di inizio operatività della sezione.
L’OAM, verificata la regolarità e completezza dei dati comunicati, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione disporrà l’iscrizione del soggetto richiedente alla sezione speciale del registro, ovvero il diniego. Tra i requisiti necessari ai fini della suddetta iscrizione, si segnala che potranno iscriversi al registro solamente i soggetti aventi sede legale e amministrativa in Italia, ovvero i soggetti aventi sede in paesi UE e che siano dotati di stabile organizzazione in Italia. Ne pare conseguire, dunque, l’impossibilità di operare in Italia per soggetti extracomunitari (come, ad esempio, piattaforme site negli Stati Uniti o nel Regno Unito) o operanti da un paese UE solamente tramite modalità cross-border.
L’art. 5 del Decreto prevede, inoltre, che i Prestatori di Servizi saranno tenuti a trasmettere trimestralmente all’OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, nonché i dati identificativi dei clienti e tutte le informazioni elencate da apposito allegato del Decreto. Tra queste si segnalano, in particolare, l’obbligo di comunicare il controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali detenute da ciascun cliente, il controvalore complessivo in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale (e viceversa) e
il controvalore in euro dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale, relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.