Decreto Aiuti: ultime novità in materia di misure in sostegno della liquidità
Al fine di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché di contenere il conseguente aumento del costo dei carburanti e dell’energia, il 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 114 il D.L. n. 50/2022 (il “DL Aiuti”) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
In continuità con le misure di agevolazione nell’accesso al credito previste dal “Decreto Energia” (D.L. n. 21/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso aprile (il quale introduceva la possibilità, per le imprese che abbiano comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, di usufruire delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. (“SACE”) ai sensi del “Decreto Liquidità”), il DL Aiuti si prefigge l’obiettivo di potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese e, in particolare, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili a conseguenze economiche negative derivanti non solo, come detto, dal conflitto in Ucraina, ma anche dalle conseguenti sanzioni imposte dall'Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia, nonché dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.
Subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione Europea, l’art. 15 del DL Aiuti, infatti, prevede che alle suddette imprese potranno essere concesse, fino al 31 dicembre 2022, garanzie sui finanziamenti a copertura del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso articolo. Potranno beneficiare della garanzia le imprese che, alla data del 31 gennaio 2022, non si trovavano in stato di difficoltà e che dimostrino di aver subito un danno a causa delle sopramenzionate circostanze, ovvero le imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 purché siano state ammesse ad una procedura di concordato con continuità aziendale. Tale garanzia potrà essere rilasciata da SACE a copertura di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni (estendibili fino a 8 anni, seppur premio e percentuale di garanzia siano da determinarsi in conformità alla decisione della Commissione Europea), ferma restando la possibilità di prevedere un periodo di preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. L’importo del finanziamento non dovrà essere superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti al momento in cui è stata effettuata la richiesta. La garanzia potrà coprire l’importo del finanziamento entro i seguenti limiti:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro;
- 70% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Il finanziamento assistito dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria; sarà inoltre previsto un impegno dell’impresa a non delocalizzare la produzione dell’azienda.
Quanto alla determinazione delle disposizioni operative afferenti allo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio della garanzia, nonché la documentazione da produrre e la procedura di rilascio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il rilascio della garanzia SACE ai sensi del Decreto Liquidità, ovvero le ulteriori indicazioni specificate da SACE.
L’art. 16 del DL Aiuti prevede, inoltre, alcune misure di sostegno ad hoc anche nei confronti delle piccole medie imprese danneggiate dalla crisi internazionale, prevedendo che quest’ultime possano avvalersi delle garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/96 (il “Fondo PMI”) a garanzia di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
- nella misura massima del 90% dell’importo di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento e diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- entro il limite di 5 milioni di Euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti la richiesta di finanziamento.
Tali garanzie saranno rilasciate a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi internazionale di cui all’allegato I del “Temporary Framework crisi Ucraina-Russia” (tra cui, per esempio, il settore delle attività siderurgiche o della produzione di taluni metalli).
Tali misure, unitamente a quanto previsto dal DL Energia, consentiranno alle imprese danneggiate dalla grave crisi internazionale in Ucraina e dalla conseguente instabilità del settore energetico un più rapido e favorevole accesso al credito.
* * *
Infine, in aggiunta alle misure di cui sopra, il DL Aiuti ha previsto anche alcune ulteriori e più mirate misure a sostegno del credito, tra cui:
- garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato per finanziamenti aventi durata non superiore a 20 anni, finalizzate a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione (previste dall’art. 17 e dettagliate nell’allegato tecnico 1 del DL Aiuti);
- un fondo di 130 milioni di euro per il sostegno alle piccole-medie imprese (diverse da quelle agricole) danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18);
- finanziamento di 20 milioni di Euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19), nonché garanzie specifiche sui mutui in favore delle stesse imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici (art. 20).
* * *
Con riferimento a SACE ed al Fondo PMI, di seguito un riepilogo delle misure emergenziali, oggetto degli interventi più recenti, a sostegno della liquidità delle imprese italiane:
Scadenza | Garanzia | Fonte | Note |
---|---|---|---|
30 giugno 2022 |
Possibilità di prevedere un’estensione o una sostituzione dei finanziamenti già assistiti da garanzia SACE ai sensi del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”). |
D.L. n. 73/2021 |
Modifica introdotta originariamente dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del D.L. n. 73/2021. Il termine è stato successivamente esteso fino al 30 giugno 2022 dall'articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”). |
30 giugno 2022 |
Estensione della garanzia nel caso di prolungamento di finanziamenti già coperti dalla garanzia del Fondo PMI ai sensi del Decreto Liquidità. |
D.L. n. 73/2021 |
Modifica introdotta originariamente dall'articolo 13, comma 1, lettera g), del D.L. n. 73/2021. Il termine è stato successivamente esteso fino al 30 giugno 2022 dall'articolo 1, comma 53, lettera a), della Legge di Bilancio 2022. |
30 giugno 2022 |
Estensione dei soggetti beneficiari delle garanzie rilasciate da SACE e dal Fondo PMI a copertura dei finanziamenti ai sensi del Decreto Liquidità anche a quelle imprese che abbiano subito dei danni a seguito dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. |
DL Energia |
Modifica introdotta dall’art. 8, co. 1(a) del DL Energia, il quale aggiunge il comma 14-septies all’art. 1 del Decreto Liquidità. |
N/A |
|
D.L. n. 21/2022 |
Misure introdotte dall’art. 8 del D.L. n. 21/2022. |
31 dicembre 2022 |
|
DL Aiuti |
Misure introdotte dagli artt. 15 e 16 del DL Aiuti. |
N/A |
Introduzione di garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato per finanziamenti aventi durata non superiore a 20 anni, finalizzate a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione. |
DL Aiuti |
Misura non definita come temporanea/emergenziale. Modifica al D.L. n. 269/2003 introdotta dall’art. 17 del DL Aiuti. |
31 dicembre 2022 |
Istituzione di un fondo con dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, destinato alle piccole e medie imprese. |
DL Aiuti |
Misura introdotta dall’art. 18 del DL Aiuti. |
31 dicembre 2022 |
Aumento di 20 milioni di euro della dotazione del fondo “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”. |
DL Aiuti |
Misura introdotta dall’art. 19 del DL Aiuti. |
N/A |
Ammissibilità alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) con copertura al 100% anche dei nuovi finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. |
DL Aiuti |
Misura introdotta dall’art. 20 del DL Aiuti. |