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Sottoscritto L'accordo Di Rinnovo Per Il CCNL Commercio: Cosa Cambia?

Data: 22 April 2024
Labor, Employment, and Workplace Safety Alert

In data 22 marzo 2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Il nuovo testo contrattuale ha validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 per la parte normativa.

Classificazione Del Personale

Sono state introdotte nuove esemplificazioni delle figure professionali che operano nelle macro-aree pubblicità, marketing e comunicazione/eventi, ricerche di mercato nonché revisione e consulenza aziendale.

Minimi Tabellari

Sono stati ridefiniti gli importi dei minimi tabellari, come segue:

1.4.2023 1.4.2024 1.3.2025 1.11.2025 1.11.2026 1.2.2027
Quadro 1.948,73 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
I 1.755,41 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
II 1.518,43 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
III 1.297,84 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
IV 1.122,46 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
V 1.014,11 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
VI 910,44 967,22 991,55 1.019,94 1.048,33 1.080,78
VII 784,63 833,24 854,07 878,38 902,69 930,47
Op. 1 1.059,56 1.125,64 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
Op. 2 887,96 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40

Una Tantum Contrattuale

È previsto un importo a titolo di una tantum per il periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023 pari a euro 350,00 sul IV livello da erogarsi in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025, in base al livello di appartenenza. L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Di seguito gli importi di dettaglio:

1.7.2024 1.7.2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Op. 1 165,20 165,20
Op. 2 138,69 138,69

Contratto a Tempo Determinato

Le parti hanno individuato le diverse fattispecie che consentono la stipulazione di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, nonché di proroghe e rinnovi, fermo il limite di durata massima di 24 mesi. Segnatamente:

  • in occasione dei periodi di saldi di vendite di fine stagione, in relazione alle regolamentazioni regionali; 
  • per fiere, così come inserite nel calendario fieristico nazionale ed internazionale, compresi 7 giorni prima e 7 giorni dopo; 
  • per festività natalizie, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio di ogni anno; 
  • per festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni antecedenti e successivi la giornata di Pasqua; 
  • per processi organizzativi e/o produttivi che abbiano finalità di riduzione dell’impatto ambientale, per lavoratori con specifiche professionalità da impiegarsi direttamente in tali processi; 
  • per lavoratori del terziario avanzato, con mansioni di progettazione, realizzazione e assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, ovvero di sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale; 
  • per aperture di nuove unità produttive/operative e in caso di ristrutturazioni, nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno di nuova apertura o di ristrutturazione; 
  • per incremento temporaneo di progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi. 

Le regole sui contratti a termine contenute nel nuovo contratto collettivo del settore commercio e terziario fanno quindi venire meno, dal 1° aprile 2024, la possibilità per le aziende di definire in forma autonoma le causali per le proroghe e i rinnovi per una durata superiore a 12 mesi. 

Congedi Per le Vittime di Violenza di Genere

All’articolo 16-bis viene recepito il nuovo congedo per donne vittime di violenza di genere che, se inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, beneficiano di un periodo massimo di 90 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, anche frazionabili e prorogabili. Durante questa assenza, che è utile alla maturazione di ferie, mensilità aggiuntive e TFR, la lavoratrice percepisce un’indennità a carico dell’INPS, corrispondente all’ultima retribuzione. In questa fattispecie la lavoratrice matura il diritto (i) alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con richiesta di ritorno al tempo pieno, (ii) di richiedere la valutazione di un trasferimento di sede, (iii) di essere esonerata da turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione. 

Enti Bilaterali Territoriali

Il contributo in favore degli Enti bilaterali territoriali va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Viene altresì confermato che l’E.D.R. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.

Congedo Parentale

Per l’accesso alla fruizione di congedo parentale, il periodo di preavviso viene ridotto da 15 a 5 giorni, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità.

Assistenza Integrativa

Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato ad € 13,00 mensili. Il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Qu.A.S. è elevato a € 370,00 annui dal 1° gennaio 2025 e a € 390,00 annui dal 1° gennaio 2026.

Lavoro a Tempo Parziale

Dal 1° gennaio 2025, l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata ad € 155.

Lavoro Agile 

Viene recepito il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

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